Faq
01. Dove è valida l'assicurazione Responsabilità Civile?
L'assicurazione vale sul territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, dell’area SEE, composta da Islanda Norvegia e Liechtenstein, negli stati della Svizzera, Croazia, Andorra del Principato di Monaco e del Lichtestein.
Negli altri Stati l'assicurazione è valida a condizione che si sia in possesso della Carta Verde che la compagnia di assicurazione deve rilasciare su richiesta del Contraente. I Paesi che richiedono la Carta Verde sono: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. Prima di recarsi all'estero è quindi importante controllare di essere in possesso della Carta Verde in regola: altrimenti si rischia, in primo luogo, di essere bloccati alla frontiera e, soprattutto, l'assicurazione non risponde in caso di sinistro o comunque può rivalersi sull'assicurato per le somme pagate a terzi. La Carta Verde si può scaricare direttamente dalla propria AREA RISERVATA.
Per maggiori dettagli consulta il sito: Carta Verde
02. Chi non è coperto dalla polizza di R.C.A. per il Camper?
La copertura R.C.A, relativamente ai danni alla persona, non comprende l'infortunio del conducente del veicolo responsabile del sinistro. Il conducente del veicolo potrà comunque tutelarsi sottoscrivendo la garanzia "Infortuni del Conducente" o la garanzia “Infortuni del Camperista” che comportano l'estensione della copertura per infortunio, oltre ai terzi trasportati già compresi in copertura, anche al conducente del veicolo (responsabile del sinistro).
03. Come si ottiene l'attestazione del proprio stato di rischio?
Ai sensi del regolamento IVASS n° 09 del 19 maggio 2015, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non è più necessario presentare l’attestato di rischio cartaceo, poiché la Sua situazione assicurativa è acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Ania.
Pertanto, il Suo attestato di rischio non Le sarà più inviato in forma cartacea presso la sua abitazione, ma sarà messo a Sua disposizione nell’apposita Area Riservata dedicata ai clienti Vittoria , alla quale potrà accedere direttamente da qui.
Per registrarsi all’Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
In alternativa è possibile richiedere il proprio attestato di rischio anche via mail a info@rcamper.it indicando il nome, cognome e numero di polizza.
04. Qual è la differenza tra furto totale e furto parziale?
La garanzia furto totale copre solo il caso di perdita totale del Camper mentre nel caso di furto parziale la copertura è estesa ai danni provocati per il tentativo di furto, asportazione di singole parti o danni in conseguenza del furto in seguito al ritrovamento del Camper rubato.
05. Non ho ricevuto il contrassegno, cosa devo fare?
Dal 18 ottobre 2015, l’obbligo di esporre il contrassegno sul parabrezza è cessato. Viene previsto in ogni caso che le Compagnie di assicurazione rilascino all’Assicurato un’ “attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio”. Le norme prevedono che il conducente del veicolo debba poter esibire il certificato di assicurazione e pagamento inviato in caso di richiesta degli organi preposti.
I documenti sono disponibili nell’apposita Area Riservata dedicata ai clienti Vittoria, alla quale potrà accedere direttamente da qui
06. La mia targa non è nel formato (AB 123 CD), cosa devo fare?
Il sito recepisce solo targhe nel formato (AB 123 CD). In caso di targhe con formato diverso contattare il numero verde 800-403060.
07. SOSPENSIONE DELLA RCA, quando e perché non sospendere l’assicurazione di un veicolo e/o moto?
Molti sono convinti che possono sospendere la polizza RCA perché hanno parcheggiato il loro veicolo e/o moto in uno stallo di sosta all’interno di un’area condominiale e/o di un rimessaggio dove in molti casi si parcheggia l’autocaravan.
Si tratta di un grave errore che molti hanno pagato caro: perché, anche se il parcheggio è provvisto di cancello all’ingresso, possono entrare gli agenti preposti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, funzionari del Ministero dell'Interno, Polizia Penitenziaria che sono previsti all’articolo 12 del Codice della Strada) e, ai veicoli e/o moto privi di copertura assicurativa, elevare contravvenzione e/o procedere al loro sequestro.
Possono intervenire perché:
-
nel termine circolazione stradale è compresa sia la sosta sia il movimento del veicolo. Pertanto, anche quando parcheggiamo un veicolo, lo stesso, anche se fermo, è in circolazione stradale;
-
in dette aree vi è indubbiamente la circolazione di altri veicoli e la normativa parla chiaro: “Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”;
-
la Corte di Cassazione ha confermato che: “assume evidentemente rilievo la considerazione per cui anche un veicolo in sosta, oggettivamente idoneo alla circolazione, può essere coinvolto in un sinistro ed essere fonte di danni per i terzi”.
Ci hanno posto le seguenti domande:
-
In quali casi è possibile sospendere la RCA? La risposta è semplice: si può sospendere la RCA allorquando il veicolo e/o moto è parcheggiato in un terreno di proprietà chiuso da cancello, quindi, non c’è circolazione di altri veicoli oppure provvediamo a parcheggiarlo in un garage di proprietà. Essenziale riattivare la RCA prima di spostare il veicolo e/o la moto perché la nostra esperienza ha evidenziato che alcuni, pensando che percorrere pochi metri per arrivare da un meccanico, sono stati fermati dalla Polizia e contravvenzionati nonché posto sotto sequestro.
-
Posso ottenere la residenza nell’autocaravan? NO perché l’autocaravan è un veicolo e la residenza si può acquisire unicamente se una persona risiede in modo stabile in una struttura ricettiva e/o in un edificio.
Con l’occasione ricordiamo che:
-
un veicolo parcheggiato in violazione del codice della strada (esempi: in doppia fila, in curva, subito dopo l’angolo di un marciapiede, sopra le strisce pedonali, coprendo una segnaletica verticale, eccetera) in caso di incidente può essere attribuito al proprietario il “concorso di colpa”. Non solo, qualora nell’incidente vi siano feriti o morti, si è coinvolti nel reato di omicidio stradale ex art.589-bis Codice Penale e/o di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell’articolo 590-bis Codice Penale. Questo perché l’omicidio stradale colposo è una fattispecie delittuosa che si verifica quando un soggetto causa per colpa la morte di un altro soggetto perché a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale.
-
la sospensione della RCA comporta il possibile “ricorso terzi” in caso di incendio: eventualità tutt’altro che remota, specialmente nei rimessaggi.